(massima n. 1)
È nulla la delibera dell'assemblea che disattenda i criteri legali di ripartizione delle spese (o quelli convenzionali ex art. 1123 comma 1 c.c.), suddividendo le spese necessarie per un intervento di manutenzione o conservazione provvedendo ad accertare la responsabilità spettante al condominio stesso o a singoli condomini per i danni causati; gli eventuali obblighi risarcitori nei rapporti fra condominio e singoli partecipanti devono essere verificati in sede giudiziale.