(massima n. 1)
Per l'approvazione o la revisione delle tabelle millesimali č sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'art. 1139, comma 2, c.c., salvo che non risulti espressamente che si sia inteso derogare al regime legale di ripartizione delle spese e approvare quella "diversa convenzione" prevista dall'art. 1123 c.c., comma 1.