Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 3588 del 8 febbraio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

La tabella millesimale predisposta dal costruttore può derogare ai criteri legali di riparto delle spese relative alle parti comuni. L'accettazione del regolamento nei singoli atti di acquisto degli alloggi rende legittimo il diverso sistema adottato nella delibera di approvazione dell'assemblea.

(massima n. 2)

In materia di ripartizione delle spese del condominio, quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di ascensore possono essere poste a carico anche delle unità immobiliari che non usufruiscono del relativo servizio, se tanto prevede il regolamento condominiale, in deroga all'art. 1123 c.c.

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