(massima n. 2)
La carenza di documentazione attestante gli esborsi fatti e la motivazione degli stessi, come esposto dalla Corte d'Appello, ove comunque sia dimostrata l'approvazione assembleare dell'intervento manutentivo, non può giustificare la statuizione di infondatezza della pretesa del condominio di riscuotere i contributi dai condomini obbligati ai sensi degli artt. 1123 e ss. c.c.