(massima n. 1)
In materia di condominio, il condomino che subisca danno derivante dall'omessa manutenzione delle parti comuni dell'edificio assume, come danneggiato, la posizione di terzo avente diritto al risarcimento nei confronti del condominio, senza essere esonerato dall'obbligo, che trova fonte nella comproprietą, di contribuire a sua volta e pro quota alle spese necessarie per la riparazione delle parti comuni.