(massima n. 1)
Ai fini della corretta ripartizione delle spese tra i condómini di un edificio riguardanti il risanamento del pilastro quale elemento strutturale portante l'intero complesso, trova applicazione il criterio generale stabilito al comma 1 dell'art. 1123 cod. civ., secondo il quale tutti i condómini sono tenuti al pagamento pro quota.