(massima n. 1)
In materia di condominio, ove sia stata riconosciuta la natura contrattuale delle tabelle millesimali predisposte dagli originari proprietari del Condominio, la divergenza tra il valore effettivo delle singole unitą immobiliari dell'edificio ed il valore proporzionale ad esse attribuito nella tabella non ha rilevanza, in quanto l'impegno irrevocabile assunto con la stipula dell'accordo, integrante una diversa convenzione ex art. 1123, comma 1, ultima parte, c.c., impedisce ai suddetti proprietari ed ai loro aventi causa di chiederne la revisione ai sensi dell'art. 69 disp. att. c.c., potendo essi esclusivamente esperire l'ordinaria azione di annullamento per errore.