Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 4792 del 22 febbraio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

La consulenza tecnica d'ufficio ha la funzione di fornire all'attivitą valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche che egli non possiede, ma non č destinata ad esonerare le parti dalla prova dei fatti dalle stesse dedotti e posti a base delle rispettive richieste. Le lacune sul piano dei mezzi di prova devono essere specificatamente indicate nel ricorso per cassazione.

(massima n. 2)

Il fatto colposo del creditore, rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 1227 comma 2 cod. civ., costituisce un'eccezione in senso stretto e deve essere tempestivamente sollevata nel corso del processo. Tuttavia, l'onere di diligenza imposto al creditore dall'art. 1227 comma 2 cod. civ., non si spinge fino al punto da obbligare quest’ultimo a compiere attivitą gravose o rischiose come la introduzione di un processo.

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