(massima n. 2)
Il fatto colposo del creditore, rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 1227 comma 2 cod. civ., costituisce un'eccezione in senso stretto e deve essere tempestivamente sollevata nel corso del processo. Tuttavia, l'onere di diligenza imposto al creditore dall'art. 1227 comma 2 cod. civ., non si spinge fino al punto da obbligare questultimo a compiere attivitą gravose o rischiose come la introduzione di un processo.