(massima n. 1)
In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice può acquisire, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio.