Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 3608 del 8 febbraio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice può acquisire, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio.

(massima n. 2)

Il giudice non può prescindere dalle allegazioni delle parti e dal rispetto del principio dispositivo nel valutare la consulenza tecnica d'ufficio; se il CTU basa la sua stima su documenti acquisti presso terzi non allegati dalle parti per provare un fatto primario invece che secondario, agisce in violazione del contraddittorio.

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