(massima n. 1)
In materia di accertamento dei requisiti sanitari per l'ottenimento dell'assegno di invalidità, il giudice di merito può aderire al parere del consulente tecnico d'ufficio senza necessità di esporre in modo specifico le ragioni della manifestata condivisione. L'accettazione del parere delinea pur sempre il percorso logico della decisione e ne costituisce un'adeguata motivazione non censurabile in sede di legittimità, salvo il caso di motivazione apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile.