(massima n. 1)
L'art. 15 della l. n. 24 del 2017, che stabilisce l'obbligatorietā della perizia o consulenza collegiale nei procedimenti civili aventi ad oggetto la responsabilitā sanitaria, non č applicabile ai processi pendenti, trattandosi di norma processuale e non sostanziale che dispone solo per il futuro, non avendo efficacia retroattiva. (In applicazione del principio la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza d'appello fondata su una c.t.u. espletata, prima dell'entrata in vigore della norma citata, da un medico legale senza l'ausilio di uno specialista).