Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 13038 del 13 maggio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La decisione di ricorrere o meno ad una consulenza tecnica d'ufficio costituisce un potere discrezionale del giudice, che, tuttavia, č tenuto a motivare adeguatamente il rigetto dell'istanza di ammissione proveniente da una delle parti, dimostrando di poter risolvere, sulla base di corretti criteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, senza potersi limitare a disattendere l'istanza sul presupposto della mancata prova dei fatti che la consulenza avrebbe potuto accertare. Pertanto, nelle controversie che, per il loro contenuto, richiedono si proceda ad un accertamento tecnico, il mancato espletamento, specie a fronte di una domanda di parte, costituisce una grave carenza nell'accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che si traduce in un vizio della motivazione della sentenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della Corte territoriale che, in un giudizio di responsabilitā sanitaria nel regime normativo antecedente all'art. 15 della l. n. 24 del 2017, pur dando atto dell'ambiguitā delle conclusioni del consulente nominato in primo grado, non disponeva alcun approfondimento, nonostante la richiesta della parte e dello stesso consulente di costituire un collegio, affiancando al medico legale uno specialista, e rigettava la domanda per mancanza di prova).

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