(massima n. 1)
La scelta del consulente tecnico d'ufficio č riservata all'apprezzamento discrezionale del giudice che la dispone e non č sindacabile in sede di legittimitą, neanche in ordine alla categoria professionale di appartenenza del consulente e alla sua competenza a svolgere le indagini richieste, attesa la natura e le finalitą esclusivamente direttive degli artt. 61 c.p.c., 13 e 22 disp. att. c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha respinto la censura con la quale ci si doleva del fatto che gli accertamenti tecnici, pur attenendo ad un brevetto concernente una soluzione tecnica nel settore dell'abbigliamento, fossero stati affidati ad un ingegnere, anziché ad un esperto del ramo sartoriale).