(massima n. 1)
In tema di decadenza dalla responsabilità genitoriale e dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore l'obbligo di astensione del giudice ex art. 51, comma 1, n. 4 c.p.c. si applica solamente se il medesimo ha conosciuto della stessa causa in ulteriore grado, non in procedimenti distinti bensì analoghi; la valutazione dello stato di abbandono deve fondarsi su un accertamento concreto e non su mere capacità accudenti, tuttavia pure sulla progettualità educativa e affettiva; l'omesso ascolto del minore può essere giustificato se motivato da esigenze di tutela psicologica.