(massima n. 1)
L'obbligo di astensione del giudice sotto l'art. 51, n. 4, cod. proc. civ., si limita ai casi in cui il giudice abbia partecipato alla decisione di merito di una controversia in un precedente grado di giudizio. Non si estende a situazioni in cui il giudice abbia solo istruito la causa in primo grado senza emettere una decisione di merito.