(massima n. 1)
La partecipazione di magistrati che hanno preso parte nel precedente giudizio conclusosi con una sentenza di annullamento non compromette i requisiti di imparzialitā e terzietā del giudice di Cassazione, anche se il vizio riscontrato riguarda un errore di giudizio. Non v'č obbligo di astensione ex art. 51, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., dato che il sindacato della Corte di Cassazione č esclusivamente di legalitā.