(massima n. 1)
Integra l'illecito disciplinare ex art. 2, comma 1, lett. c), d.lgs. n.109 del 2006, la condotta del magistrato, con funzione di giudice delegato alle procedure concorsuali, che omette di astenersi, per gravi ragioni di convenienza, nelle procedure in cui il curatore fallimentare ha o ha avuto una relazione sentimentale con l'incolpato, a nulla rilevando che questa sia iniziata successivamente al conferimento dell'incarico, in quanto il dovere di astensione sussiste anche con riferimento alle attivitą connesse a quelle pił propriamente giurisdizionali, come quella di vigilanza sull'operato del curatore.