Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 3074 del 2 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Il provvedimento di sospensione del processo adottato dal giudice di pace č impugnabile dalla parte con il regolamento necessario di competenza, non ostandovi l'art. 46 cod. proc. civ., che dev'essere interpretato nel senso costituzionalmente orientato, consentendo alla parte di avvalersi dell'unico strumento di tutela idoneo ad assicurare la sollecita ripresa delle attivitā processuali e impedire la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.