(massima n. 1)
Il provvedimento di sospensione del processo adottato dal giudice di pace č impugnabile dalla parte con il regolamento necessario di competenza, non ostandovi l'art. 46 cod. proc. civ., che dev'essere interpretato nel senso costituzionalmente orientato, consentendo alla parte di avvalersi dell'unico strumento di tutela idoneo ad assicurare la sollecita ripresa delle attivitā processuali e impedire la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo.