(massima n. 1)
Il concetto di aspetto architettonico, quale limite alla facoltā di sopraelevazione ex art. 1127 c.c., pur essendo diverso da quello di decoro architettonico di cui agli artt. 1120, 1122 e 1122-bis c.c., č strettamente collegato, e richiede che l'intervento edilizio in sopraelevazione rispetti lo stile del fabbricato, senza recare una rilevante disarmonia al complesso preesistente, pregiudicandone la fisionomia originaria ed alterando le linee progettuali iniziali.