(massima n. 1)
Nelle ipotesi di condominio edilizio esistono più proprietari esclusivi di distinte unità immobiliari, i quali per necessità di uso o per destinazione impressa restano in comune proprietari pro indiviso anche di talune altre parti dell'edificio aventi carattere di accessorietà e complementarietà, nei limiti della rispettiva quota (artt. 1118 e 1119 c.c.). Ciascun partecipante al condominio ha, pertanto, verso il responsabile un credito proprio per i danni arrecati alla cosa comune, e quindi può, nei limiti della sua quota, agire in giudizio per conseguire il risarcimento dei danni stessi.