Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 26185 del 8 settembre 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

Il singolo condòmino continua a pagare spese dei consumi se non installa un suo impianto perché fruisce del calore prodotto dai radiatori degli altri, aggravandone le spese.

(massima n. 2)

L'art. 1118 c.c., come modificato dalla legge n. 220/2012, consente al condomino di distaccarsi dall'impianto centralizzato - di riscaldamento o di raffreddamento - condominiale allorché una siffatta condotta non determini notevoli squilibri di funzionamento dell'impianto stesso o aggravi di spesa per gli altri condòmini, e dell'insussistenza di tali pregiudizi quel condomino deve fornire la prova, mediante preventiva informazione corredata da documentazione tecnica, salvo che l'assemblea condominiale abbia autorizzato il distacco sulla base di una propria, autonoma valutazione del loro non verificarsi.

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