(massima n. 1)
In tema di proprietà condominiale di parti comuni e presunzione di comproprietà ex art. 1117 cod. civ., l'onere di superare la presunzione di comproprietà grava sul singolo condòmino che rivendica l'esclusiva proprietà di un bene. Tale presunzione può essere superata solo tramite prova scritta contraria al titolo di proprietà condominiale. L'individuazione delle parti comuni effettuata dall'art. 1117 cod. civ. dispensa il condominio dalla prova del diritto, configurandosi solo come una presunzione, necessitando il singolo proprietario della prova del titolo contrario