(massima n. 1)
Per stabilire se un'unitā immobiliare č comune ai sensi dell'art. 1117 c.c., perché destinata ad alloggio del portiere, il giudice del merito deve accertare se, all'atto della costituzione del condominio in conseguenza dell'alienazione dei singoli appartamenti da parte dell'originario proprietario dell'intero fabbricato, vi č stata tale destinazione, espressamente o di fatto, dovendosi altrimenti escludere la proprietā comune dei condōmini su di essa.