(massima n. 1)
Per stabilire se un'unitā immobiliare č comune, ai sensi dell'art. 1117, n. 2) cod. civ., perché destinata ai servizi comuni, il giudice del merito deve accertare se, all'atto della costituzione della situazione di condominio, come conseguenza dell'alienazione di una singola porzione da parte dell'originario proprietario dell'intero fabbricato, vi fosse tale destinazione, espressamente o di fatto, dovendosi altrimenti escludere la proprietā comune dei proprietari delle porzioni su di essa.