(massima n. 1)
In materia di condominio, i beni indicati dall'art. 1117 c.c., tra cui gli alloggi del portiere, sono presuntivamente considerati di proprietà comune a meno che nei titoli di trasferimento delle singole unità immobiliari non sia espressamente riservata la proprietà esclusiva. La presunzione di condominialità può essere superata solo da una destinazione oggettiva del bene ad uso esclusivo di una o più unità immobiliari dichiarata espressamente al momento della costituzione del condominio.