Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 30713 del 29 novembre 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

La presunzione di condominialità del lastrico solare, ai sensi dell'art. 1117, c.c., può essere superata solo mediante prova chiara e inequivocabile fornita da chi ne rivendica la proprietà esclusiva. Tale prova deve emergere da un titolo idoneo, quale l'atto costitutivo del condominio o altra documentazione che espliciti in modo inequivocabile la riserva di proprietà. La semplice imputazione delle spese di manutenzione al proprietario dell'ultimo piano non costituisce prova della proprietà esclusiva.

(massima n. 2)

In un complesso immobiliare (supercondominio), i beni comuni che per la loro attitudine e destinazione risultano strutturalmente asserviti all'uso comune dell'intero complesso sono presuntivamente condominiali ex art. 1117 c.c., e l'onere di provare il contrario spetta a chi rivendichi la loro proprietà esclusiva. Tale principio si applica anche a beni esterni all'edificio, come strade, parcheggi, aree verdi e impianti.

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