(massima n. 1)
Il pianerottolo condominiale, in assenza di titolo contrario, è da considerarsi bene comune ai sensi dell'art. 1117, c.c., in quanto destinato al transito e all'accesso alle unità immobiliari. Ne consegue che è illegittimo depositarvi mobili o arredi che ne ostacolino l'uso, dovendo essere garantito il pari diritto di utilizzo da parte di tutti i condòmini.