(massima n. 1)
L'art. 1117 cod. civ. prevede una presunzione legale di condominialità dei beni ritenuti a servizio comune in un edificio condominiale. Tale presunzione può essere vinta soltanto mediante la prova certa che il bene non sia mai stato di proprietà comune, da fornire attraverso la produzione di un titolo anteriore all'insorgenza del condominio. Non sono determinanti, a tal fine, le risultanze del regolamento di condominio né l'inclusione del bene nelle tabelle millesimali come proprietà esclusiva di un singolo condomino.