Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 29379 del 14 novembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di frazionamento della proprietą di un edificio, a seguito del trasferimento di alcune unitą immobiliari dall'originario unico proprietario ad altri soggetti, si determina una situazione di condominio per la quale vige la presunzione legale di comunione "pro indiviso" di quelle parti del fabbricato che, per ubicazione e struttura, siano - in tale momento costitutivo del condominio - destinate all'uso comune o a soddisfare esigenze generali e fondamentali del condominio stesso, salvo che dal titolo non risulti, in contrario, una chiara ed univoca volontą di riservare esclusivamente ad uno dei condomini la proprietą di dette parti e di escluderne gli altri.

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