(massima n. 1)
In ambito condominiale, la presunzione di comproprietà delle parti comuni, inclusi i cortili, stabilita dall'art. 1117 c.c., può essere superata solo da un titolo che esprima in modo chiaro e univoco la volontà di riservare tali parti a uno o più condomini, con esclusione degli altri. La valutazione circa la destinazione del cortile come parte comune è affidata all'interpretazione del titolo da parte del giudice di merito e può essere contestata in Cassazione solo evidenziando specifiche violazioni dei canoni legali di interpretazione.