Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 32857 del 27 novembre 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

Nel caso di frazionamento della proprietą di un immobile che dia luogo alla formazione di un condominio, la parte acquirente di una parte di esso, salvo che il titolo non disponga diversamente, entra a far parte del condominio ipso jure et facto relativamente alle parti comuni ex art. 1117 c.c. esistenti al momento dell'alienazione e per addizione, man mano che si realizzano, di quelle ulteriori parti necessarie o destinate, per caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune, nonché di quelle che i contraenti, nell'esercizio dell'autonomia privata, dispongano comunque espressamente di assoggettare al regime di condominialitą.

(massima n. 2)

Quando una strada interna o un viale di accesso siano contestualmente legati, attraverso la relazione di accessorio a principale, a pił condominii di unitą immobiliari o di edifici, essi sono oggetto di proprietą comune a tutti i titolari delle porzioni individuali comprese nei diversi fabbricati, ai sensi dell'art. 1117 c.c., n. 1, sempre che non risulti il contrario dal titolo.

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