(massima n. 1)
In tema di proprietà, tutte quelle parti del complesso che, per ubicazione e struttura, sono destinate, all'atto di costituzione del condominio, ex art. 1117 cod. civ., all'uso comune o a soddisfare esigenze generali e fondamentali del condominio, possono essere riservate esclusivamente ad una unità immobiliare soltanto se questa volontà risulti chiaramente e univocamente da quel determinato titolo che ha dato luogo alla formazione del condominio per effetto del frazionamento dell'edificio in più proprietà individuali. Altrimenti, una volta sorta la comproprietà delle parti comuni dell'edificio indicate nell'art. 1117 cod. civ., per effetto della trascrizione dei singoli atti di acquisto di proprietà esclusiva, la situazione condominiale è opponibile ai terzi, perché ciascun atto di acquisto comprende pro quota, senza bisogno di specifica indicazione, pure il trasferimento delle parti comuni come individuate dall'articolo e la presunzione di comune appartenenza non è vincibile da qualsiasi prova contraria, ma soltanto dalle opposte risultanze del titolo costitutivo del condominio.