Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 30975 del 30 novembre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

La presunzione legale di proprietą comune di parti del complesso immobiliare in condominio, che si sostanzia sia nella destinazione all'uso comune della "res", sia nell'attitudine oggettiva al godimento collettivo, dispensa il Condominio dalla prova del suo diritto, ed in particolare dalla cosiddetta "probatio diabolica". Ne consegue che quando un condomino pretenda l'appartenenza esclusiva di uno dei beni indicati nell'art. 1117 c.c., poiché la prova della proprietą esclusiva dimostra, al contempo, la comproprietą dei beni che detta norma contempla, onde vincere tale ultima presunzione č onere dello stesso condomino rivendicante dare la prova della sua asserita proprietą esclusiva, senza che a tal fine sia rilevante il titolo di acquisto proprio o del suo dante causa, ove non si tratti dell'atto costitutivo del condominio, ma di alienazione compiuta dall'iniziale unico proprietario che non si era riservato l'esclusiva titolaritą del bene.

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