(massima n. 1)
Il condominio di edifici sorge "ipso iure et facto", senza bisogno di apposite manifestazioni di volontą o altre esternazioni, nel momento in cui l'originario costruttore di un edificio aliena a terzi la prima unitą immobiliare suscettibile di utilizzazione autonoma e separata, cosģ perdendo, in quello stesso momento, la qualitą di proprietario esclusivo delle pertinenze e delle cose e dei servizi comuni dell'edificio, tra i quali rientra, in mancanza di titolo diverso, il cortile, come qualsiasi area scoperta compresa tra i corpi di fabbrica, che serva a dare luce e aria agli ambienti circostanti o sia destinata a spazi verdi, zone di rispetto, parcheggio di autovetture, salvo che si tratti di superficie che, per le sue caratteristiche strutturali, risulti destinata al servizio esclusivo di una singola unitą immobiliare.