Cassazione civile Sez. II sentenza n. 15249 del 30 maggio 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Il condominio di edifici sorge "ipso iure et facto", senza bisogno di apposite manifestazioni di volontą o altre esternazioni, nel momento in cui l'originario costruttore di un edificio aliena a terzi la prima unitą immobiliare suscettibile di utilizzazione autonoma e separata, cosģ perdendo, in quello stesso momento, la qualitą di proprietario esclusivo delle pertinenze e delle cose e dei servizi comuni dell'edificio, tra i quali rientra, in mancanza di titolo diverso, il cortile, come qualsiasi area scoperta compresa tra i corpi di fabbrica, che serva a dare luce e aria agli ambienti circostanti o sia destinata a spazi verdi, zone di rispetto, parcheggio di autovetture, salvo che si tratti di superficie che, per le sue caratteristiche strutturali, risulti destinata al servizio esclusivo di una singola unitą immobiliare.

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