(massima n. 1)
Ai fini della verifica circa la natura di bene comune del sottotetto, muovendo dalla mancata sua inclusione tra le porzioni immobiliari rientranti nella presunzione di condominialitą di cui all'art. 1117 cod. civ., nella versione antecedente al 2012, applicabile ratione temporis, la determinazione deve tener conto, in primo luogo, del titolo e, soltanto in sua mancanza, della funzione in concreto impressa al bene, dovendo lo stesso essere considerato di proprietą esclusiva del titolare dell'appartamento dell'ultimo piano, quale sua pertinenza, quando avente la funzione di isolare e proteggere l'appartamento medesimo dal caldo, dal freddo e dall'umiditą, fungendo da camera d'aria isolante, e, viceversa, di proprietą del condominio, quando avente dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l'utilizzazione come vano autonomo e oggettiva destinazione concreta, sia pure in via solo potenziale, all'uso comune o all'esercizio di un servizio di interesse comune, in applicazione della presunzione di condominialitą di cui alla citata disposizione, la quale opera ogniqualvolta, nel silenzio del titolo, il bene sia suscettibile, per le sue caratteristiche, di utilizzazione da parte di tutti i proprietari esclusivi.