Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5117 del 3 maggio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

I1 mandatario che chiede il compenso per l'attività svolta non ha l'onere di specificare se ed in quale misura il suo credito eccede l'importo della somma riscossa per l'esecuzione del mandato, perché tale credito, trattandosi di un diritto autonomo e proprio del mandatario, non è automaticamente compensato con i suoi eventuali debiti verso il mandante, come avviene, invece, per le spese sostenute, delle quali il mandatario può chiedere il rimborso solo per la parte eccedente l'ammontare delle somme riscosse nell'esecuzione del mandato.

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