Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 29336 del 23 ottobre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'ambito di un condominio edilizio, si applica l'art. 1134 c.c., il quale, a differenza dell'art. 1110 c.c., che opera in materia di comunione ordinaria, regola il rimborso delle spese di gestione delle parti comuni sostenute dal partecipante con riguardo non alla mera trascuranza o tolleranza degli altri comunisti, quanto al diverso e pił stringente presupposto dell'urgenza, intendendo la legge trattare nel condominio con maggior rigore la possibilitą che il singolo possa interferire nell'amministrazione dei beni in comproprietą. Ne discende che, istaurandosi il condominio sul fondamento della relazione di accessorietą tra i beni comuni e le proprietą individuali, la spesa autonomamente sostenuta da uno di essi č rimborsabile soltanto nel caso in cui abbia i requisiti dell'urgenza, ai sensi dell'art. 1134 c.c.

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