Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 11261 del 29 aprile 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Anche l'amministratore giudiziario di una comunione ereditaria, nominato dal giudice ai sensi dell'art. 1105 c.c., instaura con i coeredi un vero e proprio rapporto di mandato, regolato dalle disposizioni del codice civile in materia di mandato. Di conseguenza, č legittimato a rinunciare all'incarico per giusta causa, in applicazione dell'art. 1727 c.c., anche in assenza di specifica previsione legislativa riguardante la possibilitā di dimissioni.

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