(massima n. 1)
Anche l'amministratore giudiziario di una comunione ereditaria, nominato dal giudice ai sensi dell'art. 1105 c.c., instaura con i coeredi un vero e proprio rapporto di mandato, regolato dalle disposizioni del codice civile in materia di mandato. Di conseguenza, č legittimato a rinunciare all'incarico per giusta causa, in applicazione dell'art. 1727 c.c., anche in assenza di specifica previsione legislativa riguardante la possibilitā di dimissioni.