Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 2360 del 31 gennaio 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di comunione, l'approvazione di un consuntivo costituisce un atto di ordinaria amministrazione e la sua delibera č valida se adottata con la maggioranza dei partecipanti calcolata secondo il valore delle loro quote, come previsto dall'art. 1105, comma 2, c.c. Inoltre, una delibera che applica tabelle millesimali accettate contrattualmente dagli acquirenti non richiede ulteriori approvazioni assembleari.

(massima n. 2)

In tema d'interpretazione degli atti processuali, la parte che censuri il significato attribuito dal giudice di merito deve dedurre la specifica violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., la cui portata č generale, o il vizio di motivazione sulla loro applicazione, indicando altresģ nel ricorso, a pena d'inammissibilitą, le considerazioni del giudice in contrasto con i criteri ermeneutici ed il testo dell'atto oggetto di erronea interpretazione.

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