(massima n. 1)
Ai fini dell'attribuzione di un bene comune in proprietā esclusiva ad un condomino č necessaria un'espressa deliberazione dell'assemblea, assunta all'unanimitā, posto che tale deliberazione, per sortire l'effetto traslativo della proprietā, deve assumere un valore contrattuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva negato che tale effetto potesse conseguire alla mera annotazione a penna del nominativo di un condomino accanto al cespite in questione, all'interno di una tabella millesimale).