Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 14019 del 22 maggio 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

E' legittima la delibera assembleare assunta a maggioranza dei condòmini che, in considerazione dell'insufficienza dei posti auto in rapporto al numero delle vetture possedute da ciascun condòmino, preveda in un'area cortilizia comune la creazione di posti auto supplementari stabilendone l'assegnazione turnaria annuale, sulla base di un sorteggio, contro il pagamento di un corrispettivo mensile, poiché essa costituisce corretta espressione del potere di regolamentazione dell'uso della cosa comune da parte dell'assemblea.

(massima n. 2)

Le clausole dei regolamenti condominiali hanno natura contrattuale soltanto qualora si tratti di clausole limitatrici dei diritti dei condomini sulle proprietà esclusive o comuni ovvero attributive ad alcuni condomini di maggiori diritti rispetto agli altri, mentre, qualora si limitino a disciplinare l'uso dei beni comuni, hanno natura regolamentare. Ne consegue che, mentre le clausole di natura contrattuale possono essere modificate soltanto dall'unanimità dei condomini, avendo la modificazione la medesima natura contrattuale, le clausole di natura regolamentare sono modificabili anche da una deliberazione adottata a maggioranza.Ciò posto, nel caso di specie, il divieto di parcheggiare le auto al di fuori degli spazi assegnati, benché contenuto in un regolamento contrattuale, ha natura regolamentare, poiché non limita i diritti dei condomini sulle porzioni in proprietà esclusiva, ma stabilisce semplicemente una modalità di uso e godimento delle cose comuni.

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