Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 23253 del 28 agosto 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

La sentenza che ha pronunciato soltanto sulla competenza e sulle spese processuali deve essere impugnata con il mezzo ordinario di impugnazione previsto avverso le sentenze del giudice dichiaratosi incompetente, sia nel caso in cui la parte soccombente sulla questione di competenza intenda censurare esclusivamente il capo concernente le spese processuali - essendo l'impugnazione proponibile in quanto, benché l'art. 42 c.p.c. sembri escludere un'impugnazione diversa dal regolamento di competenza, in siffatta ipotesi manca il presupposto per la esperibilitā di questo mezzo -, sia nel caso in cui la parte vittoriosa su detta questione lamenti l'erroneitā della statuizione sulle spese.

(massima n. 2)

Le pronunce che decidono soltanto sulla competenza e sulle spese devono essere impugnate attraverso il regolamento necessario di competenza, eccetto il caso in cui l'impugnazione si riferisca esclusivamente al capo sulle spese processuali, per il quale č ammesso il ricorso alle ordinarie vie di impugnazione.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.