(massima n. 1)
Non č configurabile una sospensione "impropria" del processo per la pendenza di un giudizio di legittimitā costituzionale su questione - riguardante la disciplina applicabile nella causa - che č stata sollevata in altro giudizio, perché essa si porrebbe al di fuori dei casi tassativi di sospensione legale ed in contrasto con i principi di uguaglianza e di ragionevole durata del processo e con il diritto alla tutela giurisdizionale; ne consegue che il provvedimento che dispone la sospensione del processo č impugnabile con regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c.