(massima n. 1)
Dopo le modifiche apportate all'art. 42 c.p.c., l'ordinanza che ha pronunciato soltanto sulla competenza e sulle spese processuali deve essere impugnata con il mezzo ordinario di impugnazione previsto avverso le sentenze del giudice dichiaratosi incompetente sia nel caso in cui la parte soccombente sulla questione di competenza intenda censurare esclusivamente il capo concernente le spese processuali sia nel caso in cui la parte vittoriosa su detta questione lamenti l'erroneitą della statuizione sulle spese.