(massima n. 1)
Non é impugnabile nei modi ordinari, ai fini della esclusiva riforma del capo sulle spese, un provvedimento giurisdizionale che abbia pronunciato soltanto sulla competenza e sulle spese di lite, se il motivo di censura si basi sulla illegittimitą della statuizione sulla competenza e non sul mancato rispetto della disciplina sulle spese processuali.