Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 2424 del 25 gennaio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Non é impugnabile nei modi ordinari, ai fini della esclusiva riforma del capo sulle spese, un provvedimento giurisdizionale che abbia pronunciato soltanto sulla competenza e sulle spese di lite, se il motivo di censura si basi sulla illegittimitą della statuizione sulla competenza e non sul mancato rispetto della disciplina sulle spese processuali.

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