(massima n. 1)
In tema di litispendenza internazionale, deve escludersi che il provvedimento che rigetti la relativa eccezione (nella specie fondata sull'art. 8 della Convenzione italo - svizzera del 3 gennaio 1933, resa esecutiva in Italia con l. 15 giugno 1933, n. 743), sia impugnabile mediante regolamento necessario di competenza, stante la formulazione letterale dell'art. 42 c.p.c., di carattere eccezionale e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica, che prevede un controllo immediato solo sulla legittimitą del provvedimento che incide sul processo e non anche sul provvedimento di diniego, che su quella durata non rileva.