(massima n. 1)
Nel caso di unico giudizio con pluralità di domande, qualora la sentenza di primo grado decida nel merito una delle domande e dichiari il difetto di competenza sull'altra, la decisione, benché unica sotto il profilo documentale, contiene statuizioni autonome e distinte e, pertanto, nella parte in cui statuisce in ordine alla competenza, non avendo deciso in alcun modo il merito della causa, ex art. 42, c. p. c., può essere impugnata soltanto con l'istanza di regolamento necessario di competenza con conseguente declaratoria di inammissibilità dell'appello avverso la stessa proposto.