(massima n. 1)
In tema di atti persecutori, per l'estinzione del reato è necessaria una formale remissione di querela, seguita da una formale accettazione del querelato, imposta dalla previsione dell'articolo 612-bis, comma 4, del Cp, secondo cui la remissione della querela può essere soltanto processuale, con esclusione, dunque, della remissione extraprocessuale, espressa o tacita che sia, dovendosi intendere per remissione processuale quella disciplinata dal combinato disposto degli articoli 152 del Cp e 340 del Cpp.