Cassazione penale Sez. V sentenza n. 3215 del 13 settembre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di atti persecutori, per l'estinzione del reato è necessaria una formale remissione di querela, seguita da una formale accettazione del querelato, imposta dalla previsione dell'articolo 612-bis, comma 4, del Cp, secondo cui la remissione della querela può essere soltanto processuale, con esclusione, dunque, della remissione extraprocessuale, espressa o tacita che sia, dovendosi intendere per remissione processuale quella disciplinata dal combinato disposto degli articoli 152 del Cp e 340 del Cpp.

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