(massima n. 1)
Tra l'azione di accertamento positivo e quella di accertamento negativo del medesimo diritto si configura un rapporto di continenza, non di litispendenza, in quanto le cause hanno identitą di elementi soggettivi e coincidenza soltanto parziale di elementi oggettivi. Ne consegue che il passaggio in giudicato della pronuncia di accoglimento della domanda di accertamento negativo comporta il rigetto della domanda di accertamento positivo.