Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 12630 del 12 maggio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Tra l'azione di accertamento positivo e quella di accertamento negativo del medesimo diritto si configura un rapporto di continenza, non di litispendenza, in quanto le cause hanno identitą di elementi soggettivi e coincidenza soltanto parziale di elementi oggettivi. Ne consegue che il passaggio in giudicato della pronuncia di accoglimento della domanda di accertamento negativo comporta il rigetto della domanda di accertamento positivo.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.