(massima n. 1)
La litispendenza ai sensi dell'art. 39 c.p.c. può essere dichiarata anche nel caso in cui le cause aventi ad oggetto la medesima domanda si trovino in gradi diversi, fermo restando che esse pendano tra uffici giudiziari differenti. La competenza distinta tra il Tribunale di Vicenza e la Corte d'Appello di Venezia legittima la dichiarazione di litispendenza.